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DAL COMUNICATO N.23 del 07/12/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 GARE DEL   20/11/2011

GARA : SANTAGATESE – CERVIA

 Il Giudice Sportivo,

 letti gli atti ufficiali del reclamo fatto pervenire dalla Soc. Santagatese,

OSSERVA:

La società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara per aver la Soc. Cervia fatto partecipare alla stessa il calciatore Sig. Salari James (nato il 31/12/1995) che non aveva titolo per prendervi parte (essendo lo stesso privo di autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 delle NOIF ) e chiede, pertanto, la punizione sportiva della perdita della  gara ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. c  C.G.S. .

Il reclamo è fondato e pertanto va accolto.

L’art. 34 delle NOIF al comma 3 prevede che i “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani” che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D. , territorialmente competente. Il Rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

 a)      Certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della sanità;

b)      Relazione di un medico sociale, o in mancanza , di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

 La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’art. 17 comma 5 lett. c  del C.G.S. .

 Nel caso in questione il Comunicato Ufficiale che riporta  l’autorizzazione del calciatore Sig. Salari James è il nr. 21 del 23/11/2011 e, pertanto, si deve ritenere che, al momento della partecipazione alla gara di cui sopra, il calciatore Sig. Salari James era sprovvisto della dovuta autorizzazione.

P.Q.M.

 Il reclamo viene accolto, e infligge alla Soc. Cervia la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:

                  SANTAGATESE – CERVIA  3 – 0

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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