DAL COMUNICATO
N.23 del 07/12/2011
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base
alle risultanze degli atti ufficiali
sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
GARE
DEL
20/11/2011
GARA : SANTAGATESE – CERVIA
Il Giudice
Sportivo,
letti gli atti
ufficiali del reclamo fatto pervenire
dalla Soc. Santagatese,
OSSERVA:
La società
reclamante contesta la regolarità dello
svolgimento della gara per aver la Soc.
Cervia fatto partecipare alla stessa il
calciatore Sig. Salari James (nato il
31/12/1995) che non aveva titolo per
prendervi parte (essendo lo stesso privo
di autorizzazione di cui all’art. 34
comma 3 delle NOIF ) e chiede, pertanto,
la punizione sportiva della perdita
della gara ai sensi dell’art. 17 comma
5 lett. c C.G.S. .
Il reclamo è
fondato e pertanto va accolto.
L’art. 34 delle
NOIF al comma 3 prevede che i “giovani”
tesserati per le società associate nelle
Leghe possono prendere parte soltanto a
gare espressamente riservate a
calciatori delle categorie giovanili. I
calciatori “giovani” che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di
età, e i calciatori di sesso femminile,
che abbiano compiuto il 14° anno di età,
possono tuttavia partecipare anche ad
attività agonistiche organizzate dalle
Leghe, purchè autorizzati dal Comitato
Regionale – L.N.D. , territorialmente
competente. Il Rilascio
dell’autorizzazione è subordinata alla
presentazione, a cura e spese della
società che fa richiesta, dei seguenti
documenti:
a)
Certificato di idoneità specifica
all’attività agonistica, rilasciato ai
sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del
Ministero della sanità;
b)
Relazione di un medico sociale, o
in mancanza , di altro sanitario, che
attesti la raggiunta maturità
psico-fisica del calciatore alla
partecipazione a tale attività.
La partecipazione
del calciatore ad attività agonistica,
senza l’autorizzazione del Comitato
Regionale, comporta l’applicazione della
punizione sportiva prevista dall’art. 17
comma 5 lett. c del C.G.S. .
Nel caso in
questione il Comunicato Ufficiale che
riporta l’autorizzazione del calciatore
Sig. Salari James è il nr. 21 del
23/11/2011 e, pertanto, si deve ritenere
che, al momento della partecipazione
alla gara di cui sopra, il calciatore
Sig. Salari James era sprovvisto della
dovuta autorizzazione.
P.Q.M.
Il reclamo viene
accolto, e infligge alla Soc. Cervia la
punizione sportiva della perdita della
gara con il seguente punteggio:
SANTAGATESE – CERVIA 3 – 0